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Approfondimenti e storico legislativo in ambito di sicurezza elettrica:

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CHIARIMENTI : CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI O DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DIRI

Con il decreto ministeriale 37 del 2008 ( dm 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, è possibile certificare il proprio impianto elettrico di casa ,del proprio negozio, ufficio o piccola azienda nonostante non si abbia la documentazione specifica .Questo tipo di certificazione, oltre a tutelare il proprietario di casa da possibili rivalse, è richiesto anche per svariati altri motivi, come la registrazione del contratto di affitto a canone concordato, per il telelavoro, per assicurare la casa ( lo sapevate che se scoppia un incendio , anche se la casa è assicurata, non vi viene pagato nulla senza la certificazione dell’impianto elettrico!!!) ed infinepuò essere richiesta dall ‘ASL oppure dal comune per la richiesta di abitabilità/agibilità , pratiche con immigrati.

Se chi vi ha fatto l’impianto non vi ha rilasciato niente, come spesso capita, con questa certificazione sarete in regola !

È infatti possibile sostituire questa documentazione,(dichiarazione di conformità) per case, industrie, uffici ed immobili in generale costruiti prima del 27/03/2008 con un’altra detta dichiarazione di rispondenza, relativamente all’impianto elettrico, più comunemente chiamata DIRI o D.I.R.I.

La diri omologa a tutti gli effetti l’impianto elettrico, art. 7 comma 6 del DM 37/08 nuova normativa di riferimento erroneamente chiamata nuova legge 46/90

Come lo stesso articolo recita, la diri deve essere rilasciate da tecnico abilitato, e non sempre l’elettricista è figura tecnica abilitata.

E’ molto importante verificare che l’impresa o professionista ricada esattamente nelle specifiche dell’ articolo 7 comma 6 del dm 37/08 , pena l’annullamento del certificato stesso.

Tale certificato potrebbe esservi richiesto dal notaio  al momento del rogito, nel caso di una compravendita immobiliare ( ricordate che il codice civile, annulla la compravendita di cose se l’oggetto in questione presenta dei vizi che non vengono dichiarati al momento della vendita),l’unico modo per essere sicuri che non abbia vizi, anche non immediatamente riconoscibili, è certificare l’impianto.

Un piccolo chiarimento è doveroso, la dichiarazione di conformità, e la diri (dichiarazione di rispondenza alle norme) sono due certificati diversi; la prima la rilascia l’elettricista iscritto all’albo degli artigiani nella camera di commercio relativa, ma può essere fatta solo su un lavoro eseguito da lui nuovo! in questo caso certifica che il lavoro nuovo eseguito da lui, è rispondente alla regola dell’arte in vigore nel momento stesso che si realizza l’impianto, quindi regole sempre piu stringenti ed in continua evoluzione.

La DIRI, la può rilasciare solo un professionista abilitato con specifici requisiti come gli iscritti agli albi dei periti industriali o degli ingegneri o responsabili tecnici che esercitano la professione da almeno 5 anni, l’elettricista semplice non può in alcun modo fare una perizia e rilasciare questo certificato, l’unica cosa che può fare è rifare tutto l’impianto e rilasciarvi la dichiarazione di conformità, a tale proposito è molto importante leggere bene l’art .7 comma 6 del DM 37/2008.

Il nostro studio è composto solo da ingegneri, di fatto non realizziamo impianti elettrici, quindi non abbiamo interessi a voler rifare l’impianto, se l’impianto risultasse a norma nell’arco di un oretta avreste il certificato di rispondenza DIRI per l’impianto elettrico. Nel caso di un rifacimento parziale dell’impianto elettrico , dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità (certificato di conformità) relativa al solo rifacimento parziale, da unire alla dichiarazione di rispondenza, DIRI impianto elettrico, per la sola parte rimasta immutata.